Cercl'Air

Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria

05 giu 2020

Ordinanza con adattamenti temporanei dell’OCOV

A seguito della pandemia di COVID-19, i disinfettanti per superfici sono esentati dalla tassa d’incentivazione sui COV con effetto retroattivo dal 28 febbraio al 31 agosto 2020; sono pertanto equiparati ai disinfettanti per le mani.
Contributo: 5.6.2020, UFAM
Contatto: juerg.kurmann@bafu.admin.ch

Esenzione dalla tassa d’incentivazione sui COV applicata ai disinfettanti

A seguito della pandemia di COVID-19, la domanda di disinfettanti è aumentata notevolmente. I disinfettanti per superfici dei numeri di tariffa doganale 3808.9410 e 3808.9480 saranno esentati dalla tassa d’incentivazione sui COV con effetto retroattivo dal 28 febbraio al 31 agosto 2020 e saranno quindi equiparati durante detto periodo ai disinfettanti per le mani dei numeri di tariffa doganale 3003.9000 e 3004.9000. I produttori e gli importatori di simili prodotti possono pertanto chiedere il rimborso della tassa d’incentivazione direttamente all’Amministrazione federale delle dogane (AFD), Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni (VAR) e farla pervenire in modo adeguato ai propri clienti. Per ottenere il rimborso della tassa d’incentivazione i clienti si rivolgono ai loro fornitori.

Procedura di rimborso

- Importatori

Il rimborso della tassa d’incentivazione riscossa nell’ambito dell’importazione di disinfettanti può essere richiesto compilando il modulo « Domanda di restituzione per disinfettanti importati delle voci di tariffa 3808.9410 e 3808.9480» presso la sezione VAR dell’AFD. La domanda deve essere corredata da una copia della relativa decisione d’imposizione della dogana. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 agosto 2020. Scaduto tale termine, il diritto al rimborso decade. Se la domanda di rimborso è inferiore a CHF 300.-, non si ha diritto ad alcun rimborso.

- Produttori

Se i produttori di disinfettanti dei numeri di tariffa doganale 3003.9000, 3004.9000, 3808.9410 e 3808.9480 hanno utilizzato nella loro produzione COV soggetti alla tassa d’incentivazione possono chiedere il rimborso della tassa d’incentivazione presso la sezione VAR dell’AFD. A tale scopo utilizzano il modulo « Domanda di restituzione per disinfettanti prodotti in Svizzera». Per le quantità di COV oggetto della domanda di rimborso deve essere provato il pagamento della tassa d’incentivazione, inoltrando una copia della decisione d’imposizione della dogana o una copia della relativa fattura, se l’acquisto è avvenuto in Svizzera. Le copie devono essere allegate alla domanda. La domanda può essere inoltrata mensilmente, al più tardi tuttavia entro il 15 dicembre 2020. Scaduto tale termine, il diritto al rimborso decade. Se la domanda di rimborso è inferiore a CHF 300.-, non si ha diritto ad alcun rimborso.

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Informazioni sul sito dell’UFAM

Comunicato stampa Consiglio federale