Cercl'Air

Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria

02 set 2020

I disinfettanti restano esentati dalla tassa sui COV fino alla fine del 2021

A seguito della pandemia di COVID-19, i disinfettanti per superfici restano esentati dalla tassa d’incentivazione sui COV; sono pertanto equiparati ai disinfettanti per le mani.
Contributo: 1.9.2020, UFAM
Contatto: juerg.kurmann@bafu.admin.ch

Il 5 giugno 2020 il Consiglio federale ha esentato i disinfettanti per superfici dalla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV). L’esenzione era inizialmente limitata al 31 agosto 2020. Nella sua seduta del 19 agosto 2020, il Consiglio federale ha prorogato l’esenzione fino al 31 dicembre 2021, poiché la domanda di disinfettanti rimane elevata.

Proroga dell’esenzione dei disinfettanti dalla tassa d’incentivazione sui COV fino al 31 dicembre 2021

L’esenzione dei disinfettanti per superfici delle voci di tariffa doganale 3808.9410 e 3808.9480 è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Durante questo periodo, detti prodotti sono assimilati ai disinfettanti per le mani delle voci di tariffa doganale 3003.9000 e 3004.9000. Poiché la tassa non è più riscossa sulle importazioni dal 15 giugno 2020, a partire dal 31 agosto 2020 solo i produttori avranno diritto alla restituzione. I produttori di tali prodotti possono richiedere la restituzione della tassa d’incentivazione già pagata direttamente all’Amministrazione federale delle dogane (AFD), sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni.

Procedura di restituzione

I produttori di disinfettanti delle voci di tariffa doganale 3003.9000, 3004.9000, 3808.9410 e 3808.9480 possono richiedere la restituzione della tassa d’incentivazione all’AFD, sezione COV, se per la produzione hanno utilizzato COV soggetti alla tassa. A tale scopo, utilizzano il modulo «Domanda di restituzione per disinfettanti prodotti in Svizzera». Per la quantità di COV oggetto della domanda di restituzione deve essere provato il pagamento della tassa d’incentivazione, inoltrando una copia della decisione d’imposizione della dogana o una copia della relativa fattura, se l’acquisto è avvenuto in Svizzera. Le copie dei giustificativi devono essere allegate alla domanda. La domanda può essere presentata mensilmente, ma non oltre il 31 marzo 2022. Scaduto tale termine decade il diritto alla restituzione. Secondo l’articolo 19 capoverso 1 OCOV, il diritto alla restituzione decade anche se la relativa domanda non viene presentata entro sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio. Se l’importo richiesto è inferiore a 300 franchi, non sarà pagato.


Nota bene: i produttori autorizzati ad acquistare COV provvisoriamente esenti da tasse (procedura d’impegno volontario) chiedono l’esenzione fiscale per i disinfettanti con i numeri di tariffa doganale 3808.9410 e 3808.9480 come parte del loro regolare bilancio COV.


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Comunicato UFAM